IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile   2009,   adottato   ai   sensi  dell'art.  3,  comma  1,  del
decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni,
dall'art.  1  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  286,  recante la
dichiarazione   dell'eccezionale   rischio  di  compromissione  degli
interessi  primari  a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009
hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile  2009  recante  la  dichiarazione  dello  stato d'emergenza in
ordine   ai  predetti  eventi  sismici  e  la  nomina  del  Capo  del
Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  quale Commissario delegato ai sensi dell'art. 5, comma
4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3753  del  6  aprile  2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15
aprile  2009  e  n. 3757 del 21 aprile 2009, recanti primi interventi
urgenti conseguenti ai predetti eventi sismici;
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge  28  aprile 2009, n. 39, ed in
particolare i commi 10 e 11, con i quali vengono dettate disposizioni
concernenti  l'azione  del Commissario delegato per il reperimento di
alloggi per le persone rimaste prive di abitazione;
  Visto  l'art.  1  del predetto decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
che  rinvia  per  l'attuazione  delle  disposizioni  ivi  previste ad
apposite ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate
ai  sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
  Ritenuto  di  dover  disciplinare  i  criteri  e  le  modalita'  di
assegnazione degli alloggi in questione;
  D'intesa con la regione Abruzzo;
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:


                               Art. 1.



  1.  Il  Commissario  delegato  provvede  a  reperire,  anche per il
tramite  dei  sindaci  interessati,  alloggi  ad  uso  abitativo  non
utilizzati,  arredati  e  dotati  di  impianto  di riscaldamento, nel
territorio della regione Abruzzo.
  2. Il  rapporto  di  locazione e' disciplinato in base all'allegato
schema  di convenzione tipo aperta all'adesione dei proprietari degli
immobili  resi disponibili, per la locazione temporanea di alloggi in
favore  dei nuclei familiari le cui abitazioni principali siano state
distrutte  o  dichiarate  inagibili  in  conseguenza del sisma, i cui
componenti  dichiarino  in  conformita' alle disposizioni del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000, n. 445 di non
disporre  di  un'altra soluzione abitativa alternativa nel territorio
abruzzese.
  3.  I  sindaci  dei  comuni  di  cui  all'art. 1 dell'ordinanza del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, in
qualita'  di  soggetti  attuatori ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009,
provvedono  ad  assegnare  le singole unita' abitative ai beneficiari
secondo   criteri   di  priorita'  che  tengono  conto  dei  seguenti
requisiti:   vicinanza  dell'immobile  al  comune  di  residenza  del
beneficiario, numero dei componenti del nucleo familiare, presenza di
persone  disabili  o portatori di handicap, di anziani e di minori di
eta'.
  4.  Sulla base della convenzione di cui al comma 2, gli assegnatari
degli  alloggi  stipulano  appositi contratti di locazione temporanea
con  i  proprietari degli immobili in relazione ai quali i sindaci di
cui  al comma 3 provvedono al pagamento del canone indicato nel comma
5. La durata temporale della locazione e' di sei mesi, rinnovabile di
ulteriori  sei  mesi, fino al limite di diciotto mesi complessivi. Il
diritto  di godimento dell'immobile locato cessa in ogni caso decorsi
trenta  giorni  dalla  comunicazione  al locatore ed all'assegnatario
della revoca dell'assegnazione dell'alloggio disposta dai sindaci per
sopravvenuta  dichiarazione  di agibilita' dell'abitazione principale
dell'assegnatario   ovvero  per  effetto  della  ricostruzione  della
stessa.  Non e' previsto alcun deposito cauzionale. Non e' consentita
la sublocazione.
  5.  Il  canone  di  locazione  del  contratto,  a meno di diversa e
specifica  dichiarazione  di  congruita'  acquisita  dalla competente
Agenzia  del territorio, viene determinato, tenuto conto della misura
della  superficie  coperta  calpestabile,  nella  misura  massima  di
seguito indicata:
   a) monolocale - 2 posti letto circa 30 mq - fino a € 400;
   b) bilocale - min. 3 posti letto circa 50 mq - fino a € 500;
   c) trilocale - min. 4 posti letto circa 60 mq - fino a € 600;
   d)  quadrilocale  - min. 5 posti letto circa 80 mq - fino a €
800.
  6.  Gli  oneri  condominiali,  quelli  relativi  alla  manutenzione
ordinaria  e  quelli  derivanti dal consumo di utenze domestiche (es.
acqua,  energia  elettrica, gas, telefonia fissa), previa lettura ove
del  caso  dei  contatori,  nonche'  la  tassa per lo smaltimento dei
rifiuti, restano a carico dell'assegnatario dell'alloggio.
  7.  Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza,
fatto  salvo  quanto previsto al comma 6, sono a carico delle risorse
di  cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.
I  sindaci  provvedono  a comunicare al Dipartimento della protezione
civile  i relativi fabbisogni ai fini del trasferimento delle risorse
occorrenti.   I   medesimi  sindaci  trasmettono  trimestralmente  al
Dipartimento  della  protezione  civile  un'analitica rendicontazione
delle spese sostenute.
  8.  Gli  assegnatari  degli alloggi non possono godere dei benefici
previsti dall'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri  del  9  aprile  2009,  n. 3754, e successive integrazioni e
modificazioni.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 15 maggio 2009
                                            Il Presidente: Berlusconi